Il comma 6-bis dell’art. 3 del D.L. n° 6/2020 aveva stabilito che il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 fosse e sia sempre valutato, in sede giudiziaria, ai fini dell'esclusione ex artt. 1218 e 1223 Cc della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
In aggiunta a questa previsione la legge di conversione del D.L. n° 28/2020 (c.d. “Decreto giustizia”), aggiungendo al predetto D.L. n° 6/2020 un’ulteriore previsione, di cui al nuovo comma 6-ter dell’art. 3, ha stabilito che, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali appunto il rispetto delle misure di contenimento può essere valutato ai sensi del comma 6-bis sopra ricordato, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
Si riporta, di seguito, l’estratto di riferimento del D.L. n° 28/2020 così come novellato dalla citata sua legge di conversione, purtroppo nella contorta formulazione che è oramai propria della legislazione italiana, soprattutto quella della fase emergenziale, che, nella sua “magmaticità”, pecca purtroppo, in più passaggi, di adeguato coordinamento e sconta, di conseguenza, gravi difetti di comprensibilità:
<<1-quater. All’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: “6-ter: Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda>>.
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