Il reato di abuso d'ufficio a seguito della conversione in legge del Decreto semplificazioni

In ragione della “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni (...) al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19” , sotto il profilo della responsabilità penale l’art. 23 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto semplificazioni) ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina del delitto di cui all’art. 323 c.p., con l’obiettivo politico-criminale di circoscrivere la portata di tale fattispecie incriminatrice.

In particolare, le parole “in violazione di norme di legge o di regolamenti” vengono sostituite con l’espressione “in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”, mentre la condotta alternativa ed il duplice evento restano invariati.

La nuova formulazione legislativa dell’art. 323 c.p., a ben vedere, ha l’effetto di restringere il campo di applicazione della norma incriminatrice, eliminando dalle violazioni penalmente rilevanti le violazioni alle norme generalissime o di principio (si pensi agli artt. 54, 97, 111 Cost.) ovvero quelle di carattere meramente strumentale, circoscrivendo l’azione penale alle sole condotte “abusive” di inosservanza dei doveri previsti dalla legge sull’esercizio vincolato delle funzioni e/o del servizio.

Conseguenza della riforma, convertita con L. 11 settembre 2020, n. 120, è l’abolitio criminis parziale della norma in relazione ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, limitatamente ai fatti di abuso d’ufficio che si concretizzano:

  • in violazione di norme di regolamento;
  • in violazione di norme di legge dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse;
  • in violazione di regole di condotta che lasciano residuare margini di discrezionalità.

Ai sensi dell’art. 2, II comma, c.p., che sancisce il principio della retroattività della norma abrogatrice nei casi di abolitio criminis ed, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., nei fatti di abuso sopra richiamati, sempre che non sia messa in discussione la natura stessa di abolitio criminis, l’effetto che ne deriverà, in ambito processuale, sarà l’eventuale archiviazione dei procedimenti penali in fase di indagine, il proscioglimento nei processi in corso e la revoca delle sentenze di condanna divenute irrevocabili, non potendo nessuno “essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.

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