Nel novero delle misure adottate dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto rilancio” si registra un potenziamento dei fondi a disposizione per sostenere l’export e l’internazionalizzazione del Made in Italy. Con il presente contributo, in forma sintetica, si illustrano gli interventi più significativi sul tema. L’art. 48 del citato decreto finanzia fino a 400 milioni per l’anno 2020 il “Fondo per la promozione integrata” di cui all’art. 72 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 “Decreto cura Italia”, convertito con modificazioni dalla l. 25 aprile 2020, n. 27. Il Fondo da ripartire è volto secondo il citato art. 72, così come modificato dalla l. 25 aprile 2020, n. 27, alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni; d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della l. 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). Al fine di poter avvalersi interamente dei cofinanziamenti a fondo perduto il “Decreto rilancio” sopprime il riferimento ai limiti degli aiuti de minimis di cui alla lettera d) dell’art. 72, comma 1, del “Decreto cura Italia”. In ottemperanza allo scopo precipuo di rilanciare la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale di imprese italiane nei mercati esteri, il citato art. 48 del “Decreto rilancio” prescrive, altresì, distinte misure relativamente al fondo rotativo di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. 28 maggio 1981, n. 251 convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 1981, n. 394. Dispone, innanzitutto, un ulteriore finanziamento del fondo rotativo, incrementando la disponibilità di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Consente al Comitato agevolazioni di cui all’art. 1, comma 270, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, di elevare fino al doppio di quelli previsti i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/81, prevedendo l’applicabilità di tale misura alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea, i finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/81, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell’art. 72, comma 1, lettera d) del “Decreto cura Italia”, possono essere concessi temporaneamente eccedendo gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuto de minimis, fino al 31 dicembre 2021. Per i finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/81, a domanda del richiedente, è ammessa, infine, una deroga alla disciplina vigente, prevedendo l’esenzione dalla prestazione delle garanzie. I Professionisti dello studio sono a disposizione delle imprese per approfondimenti e consulenze, nonché per chiarimenti volti a dipanare eventuali dubbi interpretativi conseguenti al rapido promulgarsi dei molteplici interventi normativi sul tema.
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