Responsabilità civile risarcitoria delle strutture sanitarie

La responsabilità civile risarcitoria delle strutture sanitarie (ospedali, cliniche e R.S.A.) per i danni alla salute causati dalle cc.dd. infezioni nosocomiali da Covid-19, contratte da pazienti, personale sanitario ovvero terzi nell’ambito della medesima struttura sanitaria.
Con la definizione di “danno nosocomiale” si intende, oramai in maniera consolidata anche in giurisprudenza, il danno patito dal paziente ospite di una struttura sanitaria, pubblica o privata (ospedale, clinica oppure R.S.A.), dal personale sanitario (sia medico, che infermieristico) della struttura sanitaria, ovvero da terzi (ad esempio, persone che abbiano fatto visita al paziente ricoverato all’interno della struttura, oppure l’abbiano accompagnato all’interno dei suoi locali, così come pure, analogamente, fornitori a vario titolo della struttura sanitaria, che siano entrati in contatto con oggetti e/o persone nella sfera di custodia e protezione della struttura stessa) e rappresentato da una menomazione, psico-fisica, dell’individuo, anche eventualmente esitata nel suo decesso, venutasi causalmente a determinare per via o nel contesto di espletamento di prestazioni assistenziali sanitarie.
Si tratta di una tipologia di danno che recenti statistiche rivelano purtroppo essere, in Italia, molto più frequente di quanto si possa essere indotti a credere: con un’incidenza, anzitutto, di circa il 6% di pazienti ricoverati che vanno incontro ad infezioni ospedaliere, per un totale di 530.000 casi e 7.800 decessi l’anno, il nostro Paese è, infatti, tra gli ultimi in Europa nella graduatoria di merito, relativa agli accorgimenti ed interventi finalizzati a salvaguardare la salute dei pazienti, stilata dal Centro Europeo Malattie Infettive (Ecdc).Se si pensa che la menomazione della salute di chi acceda alla cure di una struttura sanitaria, oppure comunque entri in contatto, in altro modo, con la medesima struttura può presentare una eziologia a spettro molto ampio, potendo essere arrecata la lesione dell’integrità psico-fisica a causa del mancato rispetto di norme igieniche e profilattiche, di carenze organizzative e materiali della struttura preposta ad erogare cure sanitarie, oppure di condotte, commissive e/o omissive, nell’esecuzione della prestazioni sanitarie propriamente dette, appare evidente come la pandemia da Coronavirus abbia posto e porrà il tema, di grave e perdurante attualità purtroppo per migliaia di persone in Italia, dei potenziali profili di responsabilità civile, a carico delle strutture sanitarie, per le infezioni da Coronavirus contratte presso le strutture stesse, infezioni che hanno provocato conseguenze anche letali e, in ogni caso, gravissime per i danneggiati, diretti od indiretti, dall’infezione dal virus noto come Covid-19.
Il concetto di fondo dal quale deve prendere le mosse la riflessione in merito a casi di infezione nosocomiale da Coronavirus è che, in primo luogo, l’epidemia da Covid non possa, né debba essere qualificata come una causa di forza maggiore, suscettibile, come tale, di escludere automaticamente la responsabilità civile risarcitoria, da considerare come di tipo contrattuale, della struttura sanitaria variamente coinvolta dall’insorgenza dell’infezione.
Altresì, fermi gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo al danneggiato per infezione nosocomiale da Covid19 che proponga la richiesta risarcitoria, occorre sottolineare che l’infezione nemmeno possa essere di per sé assimilata ad una complicanza, intesa (secondo le serie statistiche note alla letteratura medica) come evento astrattamente imprevedibile e/o inevitabile, dovendo, piuttosto, essere sempre verificata nel concreto dello specifico caso che abbia dato luogo alla verificazione di danni per tale infezione nosocomiale se, invece, l’evento causativo delle conseguenze nocive non fosse, al contrario, ragionevolmente, prudentemente e diligentemente prevedibile ed evitabile (ad esempio, con l’adozione di adeguate e tempestive iniziative di gestione e pianificazione del rischio ad opera dei soggetti a ciò competenti e preposti nell’ambito della struttura sanitaria).
I Professionisti dello studio sono a disposizione dei danneggiati diretti, prossimi congiunti, conviventi ovvero eredi di vittime da infezioni nosocomiali da Covid-19 per approfondimenti e consulenze, nonché per chiarimenti volti all’inquadramento della possibile proponibilità delle relative azioni risarcitorie.

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