La responsabilità del datore di lavoro e dell’impresa per contagio da covid-19 negli ambienti lavorativi, a seguito delle novità introdotte con La legge 5 giugno 2020, n. 40 di conversione al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, ‘Decreto Liquidità’.
La Legge 5 giugno 2020, n. 40 ha convertito il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
In particolare, per ciò che riguarda gli obblighi in capo al datore di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da covid-19, nel citato testo normativo è stato introdotto l’art. 29 bis che testualmente recita: ‘Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale’.
Finalità della disposizione è quella di circoscrivere il contenimento del virus, imponendo una serie di obblighi a tutela del rischio di contagio, sia a carico dei lavoratori pubblici, sia a carico dei lavoratori privati. In relazione alle modalità di adempimento degli obblighi, la norma fa uno specifico richiamo:
Il riferimento ai protocolli e linee guida comprova il carattere sostitutivo delle prescrizioni in essi contenuti, rispetto al precetto di portata generale di cui all’ art. 2087 c.c.
A tal riguardo, è appropriato richiamare quelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, con le quali si è avvalorato il concetto per cui, ai fini della responsabilità per reato colposo di evento, risulta indispensabile, oltre all’individuazione della norma di dovere, al fine di identificare, nel caso concreto, il gestore del rischio rispetto all’evento che si è verificato, anche l’individuazione della regola cautelare che indichi con precisione le modalità ed i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell’evento (ex pluribus, Cass. Pen., IV Sez., 24 marzo 2016, n. 12478, in cui la Corte, pronunciandosi in ordine al sisma che ha colpito la città di L'Aquila, in data 6 aprile 2009, ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità, a titolo di omicidio colposo, dei componenti della Commissione grandi rischi del Dipartimento della Protezione civile, ritenendo che non fossero ravvisabili specifiche regole cautelari nelle disposizioni che ne disciplinano le competenze, trattandosi di norme che attribuiscono a tale organo esclusivamente compiti di natura consultiva, funzionali all'attività di previsione e prevenzione del rischio, senza contenere prescrizioni sul ‘quomodo’ dell'attività stessa).
I Protocolli, dunque, avendo un contenuto dettagliato in ordine alle modalità ed i mezzi necessari per evitare il contagio del virus, si andranno a sostituire alla norma di cui all’art. 2087 c.c., superando le incertezze interpretative connaturate ad una disposizione di portata generale, ed aprendo, invece, le porte ad uno standard di comportamento, con previsioni conoscibili ex ante dal datore di lavoro, in una materia in cui la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio, l’aggiornamento continuo da parte degli organismi tecnico-scientifici della normativa di sicurezza per il contrasto alla diffusione del virus, non possono garantire approdi certi in termini di responsabilità.
L’art. 29 bis sopra citato non rimanda, invece, al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Il Testo Unico rimane, infatti, in vigore accanto al Protocollo che, si differenzia dal decreto legislativo, in quanto individua le misure idonee per far fronte al virus.
Rispetto al rapporto tra Protocollo e DVR (Documento di Valutazione dei rischi) si rinvia al DPCM 17 maggio 2020, allegato 17, relativo alle indicazioni della Conferenza delle Regioni che, con riferimento ai Protocolli, specifica ‘è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,n.81’.
Concludendo, sotto il profilo delle conseguenze in ordine alla responsabilità civile e penale del datore di lavoro per contagio da covid-19, la Legge di conversione in commento, con l’introduzione delll’art. 29 bis, e la conseguente valorizzazione del Protocollo, individua, in quest’ultimo e nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i parametri normativi alla stregua dei quali condurre l’analisi dell’assolvimento degli adempimenti da parte del datore di lavoro.
L’impresa sarà, quindi, tenuta a recepire scrupolosamente il contenuto del protocollo secondo le proprie caratteristiche, ad adempiere tutte le disposizioni in esso contenute, ad assicurare l’aggiornato mantenimento delle misure nel tempo, salvo conseguenze in termini di responsabilità civile e penale.
I Professionisti dello studio sono a disposizione dei soggetti coinvolti, siano datori di lavoro, siano lavoratori, siano enti, nella tematica del contagio da covid-19 in ambiente lavorativo per approfondimenti, consulenze e chiarimenti, anche in riferimento alla predisposizione dei Protocolli, nonché per l’eventuale assistenza giudiziale.
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