Responsabilità penale del datore di lavoro e dei clienti per diffusione del covid-19 negli ambienti lavorativi.

La responsabilità penale del datore di lavoro e degli enti per diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi.

Con il diffondersi di infezioni da Covid-19 negli ambienti lavorativi, si assiste ad uno stimolante dibattito giuridico in ordine ai profili di responsabilità del datore di lavoro qualora non abbia adottato tutte le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio del virus.

Tralasciando in questa sede la tematica della tutela garantita dalla copertura assicurativa INAIL, nonché l’ulteriore spinoso tema inerente alla responsabilità civile, si circoscrive l’indagine all’ipotesi della responsabilità penale del datore di lavoro conseguente al contagio del lavoratore “in occasione del lavoro”.

Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia alla stregua dell’art. 2087 c.c., essendo obbligato, secondo la lettera della norma, “ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”; parimenti il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008, rientra tra le disposizioni normative che impongono una serie di doveri in capo al datore di lavoro a tutela del lavoratore.

L’art. 40, II comma, c.p., introducendo la clausola di equivalenza, precisa che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, con la conseguenza che il datore di lavoro, il quale non si attivi ad adottare tutte le misure necessarie volte ad impedire il contagio da Covid-19, in astratto, potrebbe rispondere penalmente di tale omissione.

Attesa la riconducibilità, sotto il profilo omissivo, della condotta oggetto di disamina alle fattispecie incriminatrici del delitto di lesioni colpose ovvero di omicidio colposo nel caso di morte conseguente al contagio del lavoratore, aggravati entrambi i delitti dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono due i rilievi di criticità che nell’ambito dei reati omissivi impropri (o commissivi mediante omissione) ci si appresta ad affrontare: 1) l’accertamento del nesso causale; 2) la sussistenza dell’elemento soggettivo.

1) Accertamento del nesso causale.

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito ai criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale nei reati omissivi impropri ha trovato il suo approdo nella nota sentenza Franzese (Cass. Pen., Sez. Unite, 10 luglio 2002, n. 30328) con la quale le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto interpretativo sul tema, hanno chiarito che la valutazione del giudicante, nell’accertamento del nesso eziologico tra la condotta omissiva e l’evento, non può prescindere dal giudizio controfattuale, essendo egli tenuto ad accertare, all’esito del ragionamento probatorio, che se l’azione doverosa omessa fosse stata realizzata, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che l’esistenza del nesso causale non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica di copertura, dovendo, invece, il giudice verificare la validità nel caso concreto sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibili, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia anche escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva sia stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”.

Dovendo, quindi, ricondurre gli appena esaminati principi di diritto, alla fattispecie oggetto del nostro esame, emergono, certamente, elementi di complessità nell’accertamento del nesso eziologico determinati dalle contingenze concrete.

Un primo ordine di criticità riguarda la posizione del lavoratore, affetto da altre patologie pregresse, che abbia contratto il Covid-19 in occasione del lavoro.

I soggetti affetti da determinate patologie pregresse sono, infatti, tra le categorie maggiormente a rischio di contrarre l’infezione, conseguentemente il giudicante, nel verificare la sussistenza di fattori alternativi che abbiano causato l’evento letale, non potrà non considerare il concorso con le altre patologie e, quindi, verificare se l’evento morte sia riconducibile a quest’ultime, con conseguente esclusione del nesso di causalità tra l’eventuale omissione del datore di lavoro e l’esito infausto se, secondo “il giudizio di probabilità logica”, l’inerzia del datore di lavoro non sia stata condizione dell’evento. Va da sé che tale accertamento gravante sul giudice sarà, inoltre, ancorato, alle conoscenze scientifiche sul virus, in continua evoluzione, per individuare con ragionevole certezza quale sia la patologia che abbia causato il decesso.

Ulteriore problematicità riguarda la verifica in merito al luogo in cui sia stato contratto il covid-19, attesi diversi fattori che potrebbero influire su detta indagine. Si pensi alle modalità di contagio che, secondo le attuali conoscenze scientifiche, si individuano nel contatto stretto con una persona infetta, al variabile arco temporale che caratterizza il periodo di incubazione della patologia, infine, alla circostanza che il soggetto affetto può manifestare sintomi lievi o essere addirittura asintomatico.

Tutte le richiamate circostanze non escludono che il lavoratore possa aver contratto la malattia in luogo diverso da quello lavorativo, influendo, dunque, sulla sussistenza del nesso causale, la cui valutazione dovrà essere ancorata al criterio di “probabilità logica” per pervenire ad una pronuncia di responsabilità che vada “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

2) L’elemento soggettivo.

Terreno altrettanto impervio nell’ottica dell’accertamento della responsabilità penale è quello relativo all’elemento soggettivo, segnatamente della colpa da ascrivere al datore di lavoro che abbia omesso di adottare le misure idonee per prevenire il contagio del virus.

Il principio di colpevolezza impone, infatti, la verifica, in concreto, sia della sussistenza della violazione della regola cautelare generico e/o specifica, sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire, secondo il principio della “concretizzazione del rischio”. In altri termini, occorre individuare quale sia stata la regola cautelare violata e valutare se, nel caso concreto, una condotta conforme alla regola cautelare sarebbe stata idonea a prevenire ed evitare eventi del genere di quello effettivamente verificatosi.

Volendo, pertanto, applicare il principio di diritto appena richiamato alla questione oggetto della presente indagine, il giudizio di rimproverabilità per colpa appare complicato a causa di diversi fattori legati, innanzitutto, alla continua evoluzione delle conoscenze scientifiche sul virus, caratterizzato, tra l’altro, da un elevato tasso di contagio e pericolosità, inoltre, al susseguirsi di indicazioni di comportamento, linee guida e protocolli, non esaustivi ed integrati ed aggiornati con l’evolversi della situazione, tutti fattori questi che, complessivamente considerati, incidono sulla verifica della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, secondo il principio della concretizzazione del rischio.

Sin qui, si è inteso fornire, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni interessanti spunti di riflessione in ordine alla responsabilità penale personale del datore di lavoro. Di seguito, sempre con il medesimo fine, si affronta la tematica, di altrettanto interesse giuridico, relativa alla responsabilità degli enti per la diffusione del contagio del covid-19 a causa di asserite violazioni della normativa antiinfortunistica, rientrando, nel novero dei reati da cui può conseguire la responsabilità penale-amministrativa degli enti, le fattispecie di lesioni colpose e di omicidio colposo conseguenti all’inosservanza delle norme in materia di salute e di sicurezza sul luogo del lavoro.

Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, che prescrive i criteri di imputazione, l’ente risponde per i reati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio”.

L’art. 6, I comma, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 esclude la responsabilità dell’ente qualora venga data prova che l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell’ambito del contagio da covid-19, dunque, una prima criticità da evidenziare riguarda la verifica dell’interesse e/o vantaggio dell’ente che abbia violato le prescrizioni normative in materia di sicurezza con conseguente lesione o decesso del lavoratore.

La Suprema Corte ricava “l’interesse al reato infortunistico” nella circostanza che l’evento dannoso sia il risultato della mancata adozione di specifiche misure di prevenzione, a fronte di un interesse rilevante dell’ente a porre in essere l’attività pericolosa nonostante la condotta colposa, mentre, individua il “vantaggio dell’ente” nel concreto risultato economico dell’attività posta in essere senza le dovute cautele, anche in termini di risparmio dei costi attuato mediante l’omissione delle misure di prevenzione.

Ai fini pratici, l’ente che non abbia fornito i dispositivi di protezione individuali conseguirebbe indebitamente un risparmio, con conseguente vantaggio economico legato all’ottimizzazione dei tempi di produzione, non essendo, infatti, vincolato a procedure di sicurezza.

Purtuttavia, in un quadro emergenziale pandemico, la mancata adozione di misure di prevenzione potrebbe essere derivata dalla contingente situazione di emergenza e non, invece, da un interesse economico sotteso, si pensi alle difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi individuali di protezione, venendo, così, meno il presupposto dell’imputazione.

Spostando il punto di osservazione con riguardo all’esimente in termini di responsabilità dell’ente che abbia adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione e gestione, prima della commissione del reato, è opportuno distinguere in base alle fasi dell’espandersi della pandemia. Ed invero, rispetto alla prima fase dell’emergenza, nella quale l’ente si è trovato nell’impossibilità di predisporre adeguatamente una strategia di prevenzione e di controllo, appare doversi rimandare ad una valutazione del modello organizzativo che tenga conto della contingenza emergenziale, posta per l’ente l’impossibilità, in tale momento, di realizzare un’attività preventiva specifica. Diversamente, nella fase successiva dell’epidemia, con l’evolversi della maggiore conoscenza scientifica circa la diffusione del virus ed il susseguirsi di interventi normativi, l’ente si troverà a dover adeguare il modello di organizzazione e gestione al fine di evitare un’esposizione in termini di responsabilità alla stregua del d.lgs. 231/2001.

Concludendo, sul piano penale, il diffondersi del Covid-19 in ambienti lavorativi, può coinvolgere, in termini di responsabilità, sia il datore di lavoro, sia l’ente di riferimento. Si tratta di un accertamento complesso, che coinvolge diversi profili giuridici, solo sommariamente ed in parte richiamati nel presente contributo e, rispetto alla soluzione dei quali, sarà interessante attendere le prime pronunce di merito per iniziare a comprendere l’orientamento giurisprudenziale sul tema.

I Professionisti dello studio sono a disposizione dei soggetti coinvolti, siano datori di lavoro, siano lavoratori, siano enti, nella tematica del contagio da Covid-19 in ambiente lavorativo per approfondimenti, consulenze e chiarimenti, nonché per l’eventuale assistenza giudiziale.

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