Nell’ambito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, il fenomeno della commercializzazione a prezzi ingiustificati delle mascherine protettive, ci induce a riflettere in ordine alla sussumibilità di tale condotta alla fattispecie astratta incriminatrice di cui all’art. 501 bis c.p. volto a disciplinare il delitto di “manovre speculative su merci”. Secondo la lettera della norma “Fuori di casi previsti dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative o occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 516 a € 25.822. Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell’esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità. L’autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull’istruzione formale. L’autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all’art. 625 del codice di procedura penale. La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza”. Vale la pena rievocare l’origine del delitto di “manovre speculative su merci” introdotto nel codice penale dall’art. 1 del d.l. 704/1976 (conv. in l. 787/1976). Si tratta di fattispecie incriminatrice, nata in un periodo emergenziale, in quanto deputata a contrastare i fenomeni speculativi cui erano esposti i generi alimentari a causa delle difficoltà di approvvigionamento causata dalla crisi energetica del 1973. L’elaborazione giurisprudenziale, negli anni, risulta piuttosto scarna, poiché, di fatto, la disposizione ha trovato applicazione limitatamente ai periodi di difficoltà economica e sociale. Nel contesto attuale di emergenza torna, invece, all’attenzione l’art. 501 bis c.p., in particolare rispetto alla commercializzazione di prodotti, quali mascherine protettive, divenuti beni di prima necessità per la prevenzione del Covid-19. Con recente ordinanza del 27 aprile 2020 il Tribunale del Riesame di Lecce, nell’affrontare il tema, seppur riconoscendo, in astratto, l’integrabilità del delitto di cui all’art. 501 bis c.p. nella vendita di mascherine protettive da parte di un operatore commerciale ad un prezzo irragionevolmente elevato, atteso che, l’azione è riconducibile al concetto di “manovra speculativa”, ha ad oggetto “beni di prima necessità”, si realizza “nell’esercizio di un’attività commerciale”, tuttavia individua taluni parametri da dover considerare nel caso concreto affinchè tale condotta possa dirsi riconducibile alla fattispecie delittuosa in esame. E’, infatti, necessario, sottolinea il Tribunale, che la citata condotta presenti la connotazione della pericolosità di cui all’art. 501 bis c.p. nei confronti dell’andamento del mercato interno. Al riguardo rileveranno la dimensione dell’impresa, la notevole quantità delle merci vendute e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, tutti fattori la cui valutazione è indispensabile per verificare se la condotta posta in essere si traduca in un rincaro dei prezzi generalizzato e, comunque, diffuso, comportando un serio pericolo per la situazione economica generale. Il Tribunale del Riesame di Lecce, proprio facendo leva sul principio appena richiamato, ha escluso l’ipotesi della configurabilità del reato nella vendita di mascherine protettive ad un prezzo irragionevolmente operato da un singolo ed isolato dettagliante. Il caso de quo trae origine dal sequestro disposto dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Lecce nell’ambito di un’attività di controllo espletata in materia di disciplina dei prezzi, avente ad oggetto circa 2000 mascherine monouso, vendute al pubblico al prezzo di € 5,00 cadauna (inclusa IVA), con un ricarico di oltre il 400% praticato dall’esercente commerciale il quale aveva precedentemente acquistato dalla società produttrice la singola mascherina al prezzo di € 1,22 (inclusa IVA). Gli operanti constatano, inoltre, che il medesimo prodotto, venduto dalla medesima società produttrice, sempre al prezzo di € 1,22 (inclusa IVA), veniva rivenduto da altri quattro esercizi commerciali, limitrofi alla sanitaria in questione, ad un prezzo variabile tra € 1,80 e € 2,20. La Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Lecce, riconoscendo la natura di bene di prima necessità alle mascherine monouso, in considerazione dell’attuale momento storico di rischio da contagio da Covid-19, convalida il sequestro, confermando la riconducibilità della condotta contestata al reato di cui all’art. 501 bis c.p. Adito il Tribunale del Riesame di Lecce viene annullato il decreto di sequestro attraverso un’ordinanza che, seppur riconosce la natura ingiustificata del prezzo di vendita delle mascherini protettive, trovando ciò dimostrazione nel reperimento da parte della Polizia giudiziaria, presso altri quattro esercizi commerciali, nella medesima area geografica, dello stesso identico prodotto, acquistato al medesimo prezzo dal produttore e venduto ad un prezzo notevolmente più basso da quello praticato dall’indagato, dal punto di vista della qualificazione giuridica della condotta, ripercorrendo l’esame della fattispecie incriminatrice, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo, esclude, nel caso di specie, la configurabilità del reato in commento. Richiamando una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, con cui è stato ricondotto nel concetto di “manovre speculative” un sensibile, ingiustificato e repentino aumento del prezzo di vendita di uno o più prodotti, il Tribunale del Riesame di Lecce ha riconosciuto, nel caso sottoposto alla sua attenzione, il carattere di “manovra speculativa” nella vendita di mascherine protettive ad un prezzo ingiustificato. Nell’ordinanza si conviene, altresì, sulla natura di “prodotto di prima necessità” delle mascherine protettive, potendo le stesse svolgere un importante funzione di barriera tra individui, limitando, quindi, la trasmissione del virus. Ciò posto, prendendo le mosse dal bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice ed individuato nell’”economia pubblica”, il Tribunale del Riesame di Lecce, specifica come le condotte descritte nel delitto di cui all’art. 501 bis c.p. sono suscettibili di integrare la fattispecie di reato solo quando vengono perpetrate “in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno”. Sul punto l’ordinanza richiama diversi arresti giurisprudenziali con i quali la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto o escluso la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, in relazione all’accertamento o meno di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, riguardando una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato in modo da poter nuocere alla pubblica economia. In una segnalata pronuncia di legittimità è stato, altresì, precisato che in tema di manovre speculative su merci, la sottrazione all’utilizzazione o al consumo deve concernere “rilevanti quantità” e, quindi, comportamenti di portata sufficientemente ampia e tale da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale. Ne consegue la complessità del sussumere la condotta posta in essere dal singolo ed isolato dettagliante al reato di cui all’art. 501 bis c.p. posto che, per dimensioni aziendali, quantitativi di merce e capacità di influenza sugli altri operatori del settore, alla stregua di un giudizio ex ante in ordine al pericolo per la situazione economica generale, la condotta non appare potenzialmente suscettibile di determinarlo. Interessante il riferimento operato dal Tribunale del Riesame di Lecce rispetto al cambiamento, nel corso degli anni, al fenomeno del commercio in conseguenza della globalizzazione e dell’e-commerce, a ulteriore depotenziamento della capacità del singolo dettagliante ad incidere sul “mercato interno”. Nell’applicare i principi richiamati l’ordinanza in commento osserva che, avendo il sequestro riguardato un piccolo esercizio commerciale ed un numero pari a n. 1997 mascherine protettive, neanche solo astrattamente la vendita ad un prezzo ingiustificato possa reputarsi idonea a porre in pericolo la pubblica economia, incidendo su una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato e determinando un generalizzato rincaro del prodotto almeno a livello locale. Del resto la Guardia di Finanza di Lecce avrebbe accertato che altri quattro operatori commerciali, in zone limitrofe a quelle dell’indagato, vendevano le mascherine protettive ad un prezzo assai più basso di quello praticato dal precitato, nonostante si trattasse dello stesso prodotto acquistato dal medesimo produttore, ad evidente riprova della inidoneità della manovra speculativa posta in essere ad influenzare il comportamento degli altri operatori del settore. In conclusione, la sentenza in rassegna dimostra la portata limitata nell’applicazione dell’art. 501 bis c.p. ad ipotesi di commercializzazione di prodotti a prezzi ingiustificati che investano il mercato su larga scala, di fatto escludendo la rilevanza penale nelle condotte del singolo dettagliante che, per dimensioni dell’impresa e quantitativi di merci, solo eccezionalmente potrà costituire un pericolo per la situazione economica generale. Limitata la tutela penale ad ipotesi eccezioni, nel panorama attuale, a tutela del cittadino, si richiama l’ordinanza del 26 aprile 2020, n. 11 con la quale il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 per calmierare l’ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo delle mascherine facciali (Standard UNI EN 14683, tipo I, II, IIR) ha indicato, nell’art. 1, in € 0,50, per ciascuna unità, il prezzo massimo di vendita al consumo praticato dai rivenditori finali. I Professionisti dello studio sono a disposizione di privati ed imprese per approfondimenti e consulenze sul tema, nonché per chiarimenti volti a dipanare eventuali dubbi su questioni relative alla produzione, all’approvvigionamento, all’importazione ed esportazione e, più in generale, alla commercializzazione dei prodotti a prevenzione e protezione del Covid-19.
Ti possiamo aiutare?
studio@bcslex.com
(+39) 0686973084
(Sede di Roma in Piazza dei Carracci 1)
(+39) 0689345807
(Sede di Roma in Via Terenzio 21)
(+39) 0773697596
(Sede di Latina in Via Ecetra 19)
Oppure compila il modulo per essere ricontattato