DALLA TERZA SEZIONE DELLA CASSAZIONE, IN POCHI GIORNI, INDICAZIONI QUASI ANTITETICHE SULLA VALIDITÀ DELLE TABELLE MILANESI IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARENTALE

17 marzo-21 aprile 2021

"Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi, in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella … In tale contesto, la tabella di Milano sulla liquidazione del danno non patrimoniale - finora considerata il parametro “paranormativo” di riferimento, dati il suo utilizzo diffuso e la sua vocazione nazionale - valuta il danno parentale non con la tecnica del punto variabile (utilizzata per il danno biologico), ma limitandosi ad individuare alcune forbici di valore per categorie di congiunti" (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3^, sentenza n° 10579/2021, del 17 marzo-21 aprile 2021).

13 ottobre 2020-5 maggio 2021

"In tema di valutazione del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale, esso va liquidato a chi abbia sofferto per aver perso un congiunto (o per aver visto deteriorato il rapporto, per grave menomazione fisica) a seguito di un illecito di terzi. In tale contesto, il giudice a quo, avendo fatto ricorso, nel caso in questione, alle tabelle del Tribunale di Milano per liquidare il danno non patrimoniale da morte, piuttosto che alla tabella di Roma, sarebbe incorso nella violazione di diritto, perché la tabella utilizzata a proposito della liquidazione del danno non patrimoniale da morte risulterebbe oltremodo generica, limitandosi ad indicare un ampio range di riferimento all’interno del quale il giudice di merito gode di ampio margine di discrezionalità, mentre, invece, la tabella di Roma consentirebbe di prevedere esattamente il quantum risarcibile sulla base di un’adeguata ponderazione di tutte le circostanze del caso concreto: età della vittima e del congiunto, convivenza. Invece, secondo la Suprema Corte, l’applicazione dei criteri di liquidazione del danno parentale elaborati dal Tribunale di Milano al caso in questione è legittima" (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3^, ordinanza n° 11719/2021, del 13 ottobre 2020-5 maggio 2021)

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