08 gennaio 2021 “In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza, ricorrendone le condizioni di legge, ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale. Siffatto onere probatorio può essere assolto tramite presunzioni, in base ad inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psicofisiche della gestante, oppure le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva, gravando, invece, sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe, anche se adeguatamente informata, determinata all’aborto per propria scelta personale” (cfr. Tribunale di Locri, Sez. civile, sentenza n° 7/2021, dell’8 gennaio 2021)
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