IL DIRITTO DI ABITAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN CAPO AL CONIUGE SUPERSTITE

3 settembre 2020

Con una recente pronuncia (ordinanza n° 12042/2020, del 24/6/2020), la Sesta Sezione civile della Cassazione ha stabilito un'interessante principio di diritto in materia di diritto d'abitazione della casa familiare spettante, a norma dell'art. 540, 2° co., Codice civile, al coniuge superstite, precisando che il diritto in questione non possa ritenersi modificato da situazioni di fatto, come l'aver concesso ai figli della coppia, a seguito dell'apertura della successione, di adibire alcune parti dell'immobile a loro stessa residenza familiare. Infatti, hanno sottolineato i Giudici di Legittimità, il diritto del coniuge superstite, trovando la ratio della sua previsione in una speciale tutela successoria accordata dal Codice civile al vedovo ovvero alla vedova, deve considerarsi commisurato alla situazione di fatto esistente al momento della morte dell'altro coniuge.

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