3 settembre 2020 Con un'interessante quanto utile (anche per i suoi risvolti applicativi pratici) pronuncia di poche settimane fa (ordinanza n° 12913/2020, del 26/6/2020), la Terza Sezione civile della Cassazione ha reso alcuni non banali insegnamenti inerenti la fattispecie (ed il relativo metodo) del risarcimento del danno alla salute, permanente, cagionato al soggetto leso da una condotta implicante responsabilità professionale medica e che sia deceduto, come si dice in gergo, "ante tempus" , vale a dire prima della liquidazione del danno subito e per causa diversa da quella/e causata/e dall'evento di "malasanità". I Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che, nell'ipotesi in questione, non potendosi fare applicazione del valore tabellare di riferimento per grado d'invalidità ed età al momento del sinistro (proprio, appunto, in dipendenza della morte del danneggiato giunta "prima del tempo"), dovendo essere ragguagliato l'ammontare della sorte capitale risarcitoria liquidata alla vita reale del soggetto, piuttosoto che all'aspettativa media di vita, il Giudice di merito ben possa conseguire gli obiettivi cui deve conformarsi la discrezionalità equitativa mediante l'applicazione del valore monetario tabellare giornaliero previsto per la c.d. ITA (Invalidità Temporanea Assoluta) moltiplicato per il numero di giorni dell'effettiva esistenza in vita del danneggiato: ciò comunque facendo salva, in ogni caso, ricorrendone i presupposti, la possibilità d'incrementare tale valore attraverso la "personalizzazione" del danno risarcibile, purché, qualora la questione dell'applicazione di possibili diverse modalità tecniche di quantificazione abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, si dia compiutamente conto, nella motivazione della sentenza, delle ragioni della preferenza accordata ad uno piuttosto che ad un altro criterio giudiziale di liquidazione.
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