IL RISARCIMENTO DEL DANNO, ECCEDENTE IL NORMALE DEGRADO D'USO DELL'IMMOBILE LOCATO, CAUSATO DAL CONDUTTORE AL LOCATORE

25 agosto 2020

"Nel contratto di locazione, nel caso in cui al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, grava sul conduttore, ai sensi dell’articolo 1590 del Cc, l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione ed il completamento di tali lavori, senza che il locatore dimostri di aver ricevuto, da parte di terzi, richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. 6^ civile, sentenza n° 21591/2019, del 7/11/2019).


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