IL TRIBUNALE DI CATANIA SUL C.D. MUTUO DI SCOPO

1 febbraio 2021

"In tema di mutuo, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione da parte di banche di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità del denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine. Nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, invece, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento d'interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto. Di conseguenza, deve ritenersi lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico Bancario, volto a sanare debiti pregressi verso la banca mutuante " (cfr. Tribunale di Catania, Sez. 4^, sentenza n° 1182/2020, del 26-28 marzo 2020)


Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

studio@bcslex.com

(+39) 0686973084

(Sede di Roma in Piazza dei Carracci 1)

(+39) 0689345807

(Sede di Roma in Via Terenzio 21)

(+39) 0773697596

(Sede di Latina in Via Ecetra 19)

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia