IL TRIBUNALE DI COSENZA SULLA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO DA PARTE DEL GENITORE

23 ottobre 2020

"Il mantenimento in favore del figlio non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, al quale, pertanto, se non ancora economicamente autosufficiente, deve essere garantito appieno il soddisfacimento dei doveri genitoriali. Tuttavia, il mantenimento del figlio maggiorenne convivente deve escludersi qualora quest'ultimo, ancorché non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così da dimostrare d'aver raggiunto un'adeguata capacità e far venire meno il corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore. Non può, infatti, aver rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi d'una scelta che, se determina l'effetto di privarlo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno. Spetta al genitore, tuttavia, provare che il figlio sia divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile" (cfr. Tribunale civile di Cosenza, Sez. 2^, sentenza n° 77/2020, dell'8-13 gennaio 2020)


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