IL TRIBUNALE DI GENOVA SI ESPRIME SUI LIMITI DI LICEITÀ DELL'USO DEL MARCHIO NOTO COMPIUTO DA PARTE DELL'INFLUENCER NELL'AMBITO DELLA SUA PAGINA INSTAGRAM

12 ottobre 2020

"Costituisce uso illecito del marchio notorio altrui la diffusione non autorizzata da parte dell'influencer, tramite il proprio profilo Instagram, di video ed immagini raffiguranti il marchio notorio, pur a scopo diverso da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando tali immagini assumano un significato pubblicitario e siano idonee a generare un indebito vantaggio all'utilizzatore, oppure un pregiudizio a danno del titolare del marchio. E' utilizzo del marchio notorio a fini commerciali quello effettuato in presenza d'inserzioni o didascalie espressamente pubblicitarie, ovvero in caso di utilizzo in un contesto prevalentemente indirizzato alla comunicazione pubblicitaria, ove siano riportati primariamente messaggi commerciali, ovvero laddove compaia in immagini che non possono avere altro significato che l'esposizione di un prodotto a scopi commerciali. In assenza di autorizzazione, l'utilizzo del marchio notorio, da parte di terzi, in immagini e video diffusi sul proprio profilo Instagram è lecito se può comunicare in capo al pubblico un significato diverso da quello commerciale" (cfr. Tribunale civile di Genova, Sezione Imprese, ordinanza n° 15949/2020, del 30 gennaio-4 febbraio 2020)

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