IL TRIBUNALE DI LECCE SUL CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO MINORENNE

23 ottobre 2020

"In tema di risarcimento del danno, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, anche laddove, al tempo del fatto, la vittima fosse minore d'età, ovvero incapace d'intendere e di volere. Difatti, l'espressione "fatto colposo" presente nella suddetta disposizione non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, rilevante solo ai fini di un'affermazione di responsabilità, che presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza" (cfr. Tribunale civile di Lecce, sentenza n° 91/2020, del 13-16 gennaio 2020)


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