IL TRIBUNALE DI MILANO OFFRE ULTERIORI DELUCIDAZIONI CIRCA IL LITISCONSORZIO NECESSARIO IN TEMA DI AZIONI DI DIVISIONE EREDITARIA

18 settembre 2020

"In tema di comunione ereditaria, in ossequio al principio dell'universalità della divisione di cui all'articolo 784 del Cpc, secondo cui la divisione ereditaria e lo scioglimento di qualsiasi altra comunione deve essere richiesta nei confronti di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti, se vi sono, l'esame nel merito della domanda di divisione non può prescindere dall'accertamento d'ufficio della titolarità dei beni della comunione e dalla verifica officiosa dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, tra cui i creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione, sia ereditaria che ordinaria" (cfr. Tribunale di Milano, Sez. 4^, sentenza n° 10659/2019, del 19-20/11/2019).


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