21 settembre 2020 "In tema di collegamento negoziale tra contratti bancari, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo ad una presunzione iuris tantum di collegamento, che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, ovvero provando che il mutuo abbia rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi" (cfr. Tribunale di Milano, Sez. 6^, sentenza n° 11209/2019, del 4-5/11/2019).
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