IL TRIBUNALE DI MILANO SI PRONUNCIA SUL DANNO NON PATRIMONIALE CAUSATO DA ERRATO INTERVENTO DI MASTECTOMIA

28 settembre 2020

"In materia di danno biologico, il danno non patrimoniale che ne deriva è liquidato in via equitativa ex articolo 1226 del codice civile. Il danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica comprende sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso, che la sofferenza soggettiva della persona danneggiata. Pertanto, il danno va personalizzato al caso di specie, tenendo in considerazione una pluralità di fattori, quali, a titolo esemplificativo: l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione dell'invalidità, la percentuale di invalidità permanente accertata, la durata della malattia, e così via (Nel caso di specie, avente ad oggetto il danno derivante dall'inadempimento nella prestazione sanitaria resa in occasione di un intervento di mastectomia, il Tribunale, sulla base delle tabelle comunemente adottate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, ha proceduto alla personalizzazione del danno non patrimoniale per via del pregiudizio estetico subito dall'attrice, liquidandolo in 35.000 Euro" (cfr. Tribunale civile di Milano, Sez. 1^, sentenza n° 11230/2019, del 4-5/12/2019)


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