IL TRIBUNALE DI MILANO SULLA MANCATA LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE AI SENSI DELL'ART. 1956 CC

4 dicembre 2020


"Nella fideiussione per obbligazione futura, ai sensi dell'articolo 1956 Cc, l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sotttrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione diventata, senza sua colpa, più gravosa. Un tale onere non sussiste, invece, nel caso in cui nella stessa persona coesistano la qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, ovvero di socio" (cfr. Tribunale civile di Milano, Sez. 4^, sentenza n° 242/2020, del 14 gennaio 2020)

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