IL TRIBUNALE DI NAPOLI OFFRE ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA DI BALCONI AGGETTANTI DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE

28 settembre 2020

"In materia condominiale, i balconi cosiddetti aggettanti, che sporgono, cioè, dal palazzo e si prolungano verso l'esterno dell'appartamento a cui afferiscono, sono di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento dal quale protendono e non possono, perciò, considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani. Ciò in quanto detti balconi non svolgono alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio, come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio. Ne consegue che ad essi non può applicarsi il disposto dell'articolo 1125 del Cc. I balconi aggettanti, inoltre, non rientrano neppure in parte tra le cose comuni, ai sensi dell'articolo 1117 del Cc, non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso" (cfr. Tribunale civile di Napoli, Sez. 4^, sentenza n° 10780/2019, del 12/11-3/12/2019)


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