IL TRIBUNALE DI POTENZA SULL'ILLICEITÀ DELLA PRASSI DI IMPIEGARE L'ASSEGNO POST DATATO COME STRUMENTO DI GARANZIA
23 ottobre 2020
"L'emissione di un assegno in bianco o post datato, cui per prassi si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia di un debito e che deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore, come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento, è contrario alle norme imperative contenute negli articoli 1 e 2 del regio decreto 1736/1933. Di conseguenza, non viola il principio dell'autonomia contrattuale, di cui all'articolo 1322 del Cc, il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'articolo 1988 del Cc" (cfr. Tribunale civile di Potenza, sentenza n° 18/2020, del 7-8 gennaio 2020)