IL TRIBUNALE DI ROMA CONFERMA L'ORIENTAMENTO SUL DISTACCO DEL CONDOMINO DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

21 ottobre 2020

"In tema di condominio, tra le spese indicate dall'articolo 1104 del Cc, soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono obbligazioni propter rem, in ordine alle quali il condomino non vi si può sottrarre. Invece, quelle sostenute per il godimento delle cose comuni, avendo altra natura, possono essere legittimamente oggetto di rinuncia. Pertanto, a seguito di rinuncia al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino, mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato, può venir meno l'obbligo di contribuzione alle spese per l'uso, purché l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivino né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per la regolare erogazione del servizio. In tal caso il condomino rinunciante, mentre è esonerato dal dover sostenere le spese relative al combustibile per l'uso del servizio centralizzato ove non ne tragga alcun godimento, è, invece, obbligato a sostenere le spese di conservazione e manutenzione dell'impianto comune di riscaldamento centralizzato" (cfr. Tribunale civile di Roma, Sez. 5^, sentenza n° 731/2020, del 13-14 gennaio 2020)


Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

studio@bcslex.com

(+39) 0686973084

(Sede di Roma in Piazza dei Carracci 1)

(+39) 0689345807

(Sede di Roma in Via Terenzio 21)

(+39) 0773697596

(Sede di Latina in Via Ecetra 19)

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia