28 settembre 2020 "La validità del contratto di locazione non è inficiata dall'eventuale condizione di abuso edilizio dell'immobile locato. Il carattere abusivo d'una costruzione, concretandosi in una illiceità dell'opera, può costituire fonte della responsabilità dell'autore nei confronti dello Stato, ma non comporta l'invalidità del contratto di locazione della costruzione stipulato fra privati, trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme, venendo a riverberare la predetta condizione giuridica sulla qualità del bene immobile, non anche sull'eseguibilità della prestazione del locatore avente ad oggetto la concessione del pieno e continuativo godimento del bene" (cfr. Tribunale civile di Roma, Sez. 6^, sentenza n° 23896/2019, del 12/12/2019)
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