IL TRIBUNALE DI ROMA SULL'ONERE PROBATORIO DEL LEGITTIMARIO CHE AGISCA PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA LESA

1 febbraio 2021

"In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. In particolare, egli ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. Inoltre, l'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede, oltre alla deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la quota di legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della quota disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius" (cfr. Tribunale di Roma, Sez. 8^, sentenza n° 5002/2020, del 24 febbraio-10 marzo 2020)


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