5 gennaio 2022 In caso di divisione fatta dal testatore, l’istituito nella disponibile, qualora riceva beni di valore inferiore, non ha un’azione, assimilabile a quella di riduzione, per porre rimedio a tale divario. Egli si trova nella posizione dell’erede istituito in quota astratta, al quale il testatore abbia poi lasciato nella divisione beni di valore inferiore a tale quota. Ebbene, a tale divario di valore tra quota e porzione non si pone rimedio con l’azione di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, me, nel concorso dei presupposti previsti dall’articolo 763 del Cc, con l’azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore(cfr. Cassazione civile, Sez. 2^, sentenza n° 24169/2021, dell’8 settembre 2021)
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