25 ottobre 2021 Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 589, comma 2, e all’articolo 590, comma 3, Cp, la locuzione “se il fatto è commesso … con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” va interpretata come riferita ad eventi nei quali risulta concretizzato il rischio lavorativo, per essere quelli causati dalla violazione di doveri cautelari correlati a tale tipo di rischio. Per rischio lavorativo deve intendersi quello derivante dallo svolgimento di attività lavorativa e che ha ordinariamente ad oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma può concernere anche la sicurezza e la salute di terzi, ove questi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore. Sussiste alterità concettuale tra “dovere di diligenza”, inteso quale situazione giuridica soggettiva di dovere e, più precisamente, quale “dovere di adottare le cautele opportune per evitare il verificarsi degli eventi dannosi”, e “diligenza doverosa”, intesa come contenuto della predetta situazione giuridica soggettiva. Il primo è posto da norme di dovere che vietano di agire in modo imprudente, oppure impongono di agire in modo diligente. Tali norme non specificano le concrete modalità comportamentali che valgono a soddisfare la prescrizione di astenersi da un agire imprudente o di agire in modo diligente. Tale specificazione viene dalle regole cautelari, che identificano per l’appunto la diligenza doverosa(cfr. Cassazione penale, Sezione 4^, sentenza n° 32899/2021, dell’8 gennaio-6 settembre 2021)
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