“Per far perdere in un processo la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di una chat whatsapp occorre un disconoscimento della stessa chiaro, circostanziato ed esplicito, che si deve concretizzare nell’indicazione, non generica, di elementi attestanti la contestata difformità tra realtà fattuale e realtà riprodotta”(cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6^, ordinanza n° 12794/2021, del 13 maggio 2021)
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