26 luglio 2021 “Il condomino che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni condominiali assume, come danneggiato, la posizione di terzo avente diritto all’integrale risarcimento verso il condominio, senza essere esonerato, però, dall’obbligo di contribuire, pro quota, al risarcimento del medesimo danno compiuto dal condominio in suo favore”(cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6^, ordinanza n° 18187/2021, del 24 giugno 2021)
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