24 agosto 2021 La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale, ai sensi dell’articolo 2953 del codice civile, a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì atto interruttivo della prescrizione del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e, dunque, da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quella decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l’atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che, pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura ed il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3^, ordinanza n° 15704/2021, del 4 giugno 2021)
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