LA CASSAZIONE CONFERMA L’OBBLIGO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO ANCHE CON RIFERIMENTO A RISCHI MINIMI DELL’ATTO MEDICO

20 dicembre 2021

“Il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da rendere certo il suo accadimento, poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto ed il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni” (cfr. Cassazione civile, Sezione 3^, ordinanza n° 27112/2021, del 6 ottobre 2021)

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