LA CASSAZIONE DELINEA I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO FUTURO

19 ottobre 2020

"Il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente, che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità. A tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità, fondato sulle circostanze del caso concreto. In particolare, il danno è configurabile solo ove la perdita economica che si andrà a subire possa esere ricondotta a criteri concretamente individuati, al fine di raggiungere una plausibile determinazione del quantum debeatur " (cfr. Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n° 9685/2020, del 26 maggio 2020)


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