LA CASSAZIONE FORNISCE ALCUNI CHIARIMENTI IN TEMA DI DANNO DA PERDITA OVVERO LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE

21 settembre 2020

"In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale (o anche solo lesivo) nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita (o, comunque, lesione) del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto (o del danneggiato diretto), dev'essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sè stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile, bensì perché la lesione del diritto alla vita (o alla salute) colposamente cagionata da chi la vita (o l'integrità fisica) perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura (o la lesione) del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica" (cfr. Cass. Civ., Sez. 3^, sentenza n° 8127/2020, del 23/4/2020).


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