LA CASSAZIONE PENALE DELINEA ULTERIORMENTE IL PERIMETRO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI IN RELAZIONE AD UN INFORTUNIO SUL LAVORO

8 giugno 2021

'L’Inail indennizza due tipi di danno: il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi dell’art. 13 D.LGS. n° 38/2000, ed il danno patrimoniale per la riduzione della capacità di guadagno (che il legislatore presume ricorrente quando l’invalidità biologica riportata sia superiore al 16%, danno liquidato, quest’ultimo, mediante un’indennità giornaliera commisurata al 60% della retribuzione, a norma dell’art. 68 D.P.R. n° 1124/1965), nonché le spese sanitarie anticipate, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del medesimo atto normativo. La liquidazione attraverso l’integrazione della rendita per danno biologico della perdita della capacità di guadagno può avvenire anche in assenza di un accertamento concreto della perdita subita, nell’ottica compensativa tipica dell’assicurazione sociale, sulla scorta di una presunzione iuris et de iure, qualora l’invalidità sia superiore al 16'(cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3^, sentenza n° 12435/2021, dell’11 maggio 2021)

Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

studio@bcslex.com

(+39) 0686973084

(Sede di Roma in Piazza dei Carracci 1)

(+39) 0689345807

(Sede di Roma in Via Terenzio 21)

(+39) 0773697596

(Sede di Latina in Via Ecetra 19)

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia