29 settembre 2020 "In ipotesi di contraffazione del modello, la tutela accordata per la violazione della privativa può concorrere con quella prevista per la concorrenza confusoria per imitazione servile, se il prodotto rechi una forma individualizzante tale da essere percepibile, oltre che dall'utilizzatore informato, anche dal consumatore medio. Spetta, in tal caso, al giudice del merito accertare se l'apposizione del marchio sul prodotto con cui è realizzata l'imitazione sia idoneo ad escludere, in base alle circostanze del caso, la confondibilità dei prodotti e il detto apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, salvo che per il mancato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti o per l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (cfr. Cassazione civile, Sez. 1^, sentenza n° 8944/2020, del 14/5/2020)
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