25 ottobre 2021 Il diritto spettante al cliente ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente alle singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’art. 210 Codice di procedura civile, sussistendone i presupposti, alla condizione, però, che tale documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato. La stessa documentazione non può, invece, “essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, qualora essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (cfr. Cassazione civile, Sezione 1^, sentenza n° 24641/2021, del 13 settembre 2021)
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