24 agosto 2021 Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista, non solo sulla fonte, ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie; condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell’ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; b) la continenza, cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (come, ad esempio, l’assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l’interesse pubblico all’informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico. (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3^, sentenza n° 16740/2021, del 14 giugno 2021)
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