5 gennaio 2022 In tema di attività medico-chirurgica i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti: a) nell’ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia causato danno alla salute del paziente ed al quale egli avrebbe comunque deciso di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto; b) nell’ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia causato danno alla salute del paziente, ma che gli abbia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all’auto determinazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dall’omessa informazione siano derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici(cfr. Cassazione civile, Sezione 3^, sentenza n° 27268/2021, del 7 ottobre 2021)
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