19 ottobre 2020 I Giudici di piazza Cavour hanno puntualizzato che, quand'anche sia stato deciso l'affidamento condiviso del figlio tra i genitori che siano parti di un giudizio di seperazione, il Tribunale, per la miglior tutela del minore, possa legittimanente modificare i tempi e le modalità di frequentazione, a discapito del genitore non collocatario, non potendosi correttamente applicare il criterio del tempo paritario qualora il genitore abiti lontano, poiché potrebbero infatti influire in maniera negativa sull'attività scolastica, nonché sulla vita sociale del figlio i continui spostamenti di quest'ultimo tra le diverse e lontane residenze dei genitori (cfr. Cassazione civile, Sez. 1^, ordinanza n° 19323/2020, del 17 settembre 2020)
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