LA CASSAZIONE STABILISCE CHE LE MANCE PERCEPITE DAL LAVORATORE SONO TASSABILI

25 ottobre 2021

Stante la nozione onnicomprensiva del reddito fissata dall’art. 51 del TUIR, la Cassazione ha stabilito che anche le mance percepite dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro sono soggette a tassazione, poiché l’onnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, non direttamente dal datore di lavoro

(cfr. Cassazione civile, Sezione 3^, ordinanza n° 26541/2021, del 30 settembre 2021)

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