LA CASSAZIONE TORNA AD ESPRIMERSI SU FINALITÀ E PORTATA DELLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

15 settembre 2020

"Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedano nei cantieri o, comunque, in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa e sempre che la presenza del soggetto passivo, estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità, tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico fra l'evento e la condotta inosservante. In particolare, le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro" (cfr. Cass. Civ., Sez. 3^, ordinanza n° 6382/2020, del 5/3/2020)


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