LA CORTE D'APPELLO DI MILANO TORNA SUL DANNO DA DEMANSIONAMENTO

28 settembre 2020

"Il danno derivante dal demansionamento del lavoratore non è in re ipsa, ma dev'essere provato, anche facendo ricorso, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, a presunzioni, gravi, precise e concordanti, potendo perciò essere valutati quali elementi presuntivi: la qualità e la quantità del lavoro svolto, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la collocazione lavorativa della lamentata dequalificazione" (cfr. Corte d'Appello civile di Milano, Sez. Lavoro, sentenza n° 1928/2019, dell'11/11-5/12/2019)


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