LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA ESTENDE AL CONDOMINIO LA DISCIPLINA NORMATIVA DI TUTELA DEL 'CONSUMATORE' NEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'IMPRESA

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea estende al condominio la normativa di tutela prevista (in origine solo) per i “consumatori” persone fisiche.

Con una a suo modo storica pronuncia emessa nella primavera di quest’anno (sentenza 2/4/2020, resa a definizione della causa C 319/19) la Corte di Giustizia dell’Unione, esprimendosi a seguito di un rinvio pregiudiziale d’interpretazione formulato dal Tribunale civile di Milano, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto da un condominio nei confronti d’una società commerciale per crediti, maturati nei riguardi dello stesso condominio opponente, aventi titolo in un contratto per somministrazione d’energia termica sottoscritto fra le parti, ha stabilito l’innovativo principio per la cui la disciplina comunitaria in tema di tutela dei cc.dd. “consumatori” nei rapporti contrattuali con un c.d. “imprenditore” possa e debba intendersi estesa anche al condominio.

Si riporta, di seguito, il corrispondente passaggio della sentenza della C.G.U.E.:

<<L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva>>.

I Giudice di Lussemburgo, dunque, prendendo atto di come la giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana avesse ed abbia già fatto propria, in via pretoria, un’interpretazione evolutivamente estensiva della nozione di soggetto “consumatore”, includendo anche l’ente condominiale nell’ambito di operatività della disciplina normativa nazionale di recepimento della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, sulle cc.dd. clausole “abusive” nei contratti conclusi con il “consumatore” stesso, hanno compiuto una raffinata, quanto coraggiosa esegesi dei Trattati comunitari, così da arrivare a superare il dato letterale della disposizione definitoria del concetto di “consumatore” nella formulazione tuttora vigente (art. 2, lettera b, della citata Direttiva), che qualifica come tale, testualmente (e, in apparenza, insuperabilmente), <<qualsiasi persona fisica che… agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale>>.

A conclusione di un articolato percorso argomentativo, la Corte di Giustizia è infatti approdata all’assunto per cui, nonostante si tratti di un ente oggettivamente privo di “fisicità”, dunque apparentemente non riconducibile alla predetta definizione, la normativa europea del 1993 non preclude agli Stati la previsione d’un più ampio regime di tutela del consumatore rispetto a quello comunitario, ben potendovi includere, quindi, anche soggetti giuridici, potenzialmente a loro volta “deboli” nell’intrattenere rapporti contrattuali con imprese, come il condominio, che, formalmente, non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva.

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