3 dicembre 2021 L’articolo 2087 del codice civile pone a carico del datore di lavoro il cosiddetto obbligo di sicurezza, per cui il prestatore di lavoro deve essere messo al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall’attività lavorativa, data la particolare configurazione del rapporto di lavoro, che non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione più complessa, la quale implica necessariamente l’esigenza di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore. In conseguenza di ciò, la responsabilità del datore di lavoro che discende dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la correlata responsabilità posta dalla norma a carico del datore di lavoro implica necessariamente che quest’ultimo non può invocare come fatto liberatorio l’aver delegato a terzi l’adempimento dell’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, permanendo a suo carico, a norma dell’articolo 1218 del codice civile, la responsabilità civile per i fatti dolosi o colposi di costoro(cfr. Cassazione civile, Sezione 3^, sentenza n° 25512/2021, del 21 settembre 2021)
Ti possiamo aiutare?
studio@bcslex.com
(+39) 0686973084
(Sede di Roma in Piazza dei Carracci 1)
(+39) 0689345807
(Sede di Roma in Via Terenzio 21)
(+39) 0773697596
(Sede di Latina in Via Ecetra 19)
Oppure compila il modulo per essere ricontattato