LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER L'ILLECITO PAGAMENTO DI UN ASSEGNO A BENEFICIO DI SOGGETTO DIVERSO DAL SUO BENEFICIARIO CARTOLARE

2 settembre 2020

“In materia di titoli di credito, la responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’articolo 43 del Rd 1736/1933, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, preesistente, specifico e volontariamente assunto, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell’operazione” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. 8^ civile, sentenza n° 21923/2019, dell’11-14/11/2019).


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