LA RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

31 luglio 2020

“In materia di locazione, la rinnovazione tacita del contratto postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore dopo la scadenza e la mancanza d’una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore. Qualora quest’ultimo abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio. In tale evenienza, infatti, occorre un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà del locatore, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. 6^ civile, sentenza n° 21755/2019, del 12/11/2019).


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