21 ottobre 2020 "L'accertamento della responsabilità nel diritto civile, a differenza dell'accertamento della responsabilità penale, non richiede l'assoluta certezza (intesa come esclusione di qualsiasi ragionevole dubbio) che dal fatto accertato proceda inevitabilmente una determinata conseguenza, ma è sufficiente - a fondare il nesso di derivazione causale - l'applicazione del criterio logico della cosiddetta elevata certezza probabilistica, per cui un fatto (la condotta omessa), valutato alla stregua di un complessivo esame di tutte le circostanze concrete, viene ad essere riconosciuto - fra molteplici altri fatti tutti astrattamente idonei ad integrare possibili fattori causali di un determinato evento - come il più probabile fattore genetico, nel senso che l'evento verificatosi può ritenersi più probabilmente che non effetto-conseguenza di quel determinato fatto" (cfr. Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n° 9714/2020, del 26 maggio 2020)
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