LA SUPREMA CORTE TORNA ANCORA SUL DANNO DA 'PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE'

19 ottobre 2020

"In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta iure proprio dai congiunti della persona deceduta, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno. Infatti, non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l'articolo 29 della Costituzione, all'ambito ristretto della sola c.d. famiglia nucleare, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (cfr. Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n° 9696/2020, del 26 maggio 2020)


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