L’ADUNANZA PLENARIA DA LO STOP ALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI TURISTICO-RICREATIVE BALNEARI E LACUALI

20 dicembre 2021

Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’articolo 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’articolo 49 del Tfue e con l’articolo 12 della direttiva 2006/123/Ce: tali norme, pertanto, non devono essere applicate, né dai giudici, né dalla pubblica amministrazione.

Ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla Pa (ed anche nei casi in cui tali di proroga siano stati rilasciati in seguito ad un giudicato favorevole o abbiano comunque formato oggetto di un giudicato favorevole), deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della Pa, in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione, prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla Pa o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto, poiché in contrasto con le norme dell’ordinamento della Unione europea


(cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n° 18/2021, del 20 ottobre-9 novembre 2021)

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