31 dicembre 2020 La ‘clausola di salvaguardia’ di cui agli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, del codice antimafia - secondo cui l'interdittiva antimafia sopravvenuta comporta la restituzione di quanto ottenuto dal privato ‘nei limiti delle utilità conseguite’ dall'Amministrazione - non si applica all'ipotesi della concessione di finanziamenti pubblici, ma solo al caso del recesso dai contratti d'appalto'(cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n° 23/2020, del 15 luglio-26 ottobre 2020)
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